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Napoli, la Samb fa ricorso: sarà chiesta la vittoria a tavolino o la ripetizione della gara

Sarà chiesta la vittoria a tavolino o la ripetizione della gara

Mastellarini, presidente della Samb, e l'avvocato Vincenzo d'Ippolito, consulente di mercato, hanno annunciato che la società adirà la Giustizia sportiva e quella ordinaria per la sassaiola al pullman prima della gara di Napoli. Il ricorso sarà affidato all'avvocato Gianluca Silenzi che chiederà la vittoria a tavolino o, in subordine, la ripetizione della gara. Sarà aperta anche una causa civile per ottenere dal Napoli soccer un "congruo risarcimento per danni materiali, fisici e morali" subiti dalla società e dai suoi tesserati.
"Attendiamo le decisioni del Giudice Sportivo e poi acquisiremo i referti dell'ufficio indagini e del commissario di Lega che viaggiava sull'autobus della squadra - ha spiegato l'avvocato Silenzi - inoltre chiediamo la collaborazione di quanti abbiano assistito alla sassaiola. Chi è in possesso di filmati videoamatoriali, di foto e di quant'altro dovrà farlo sapere alla società e così renderà un importante servizio alla nostra causa. Sappiamo che sarà difficile sovvertire il risultato del campo, ma quello che è accaduto è sinceramente scandaloso e contrario ad ogni normativa".
Va ricordato che il Presidente Umberto Mastellarini ha riportato una contusione alla spalla sinistra, con sub-lussazione e colpo di frusta, mentre il giocatore Martini è rimasto ferito da una scheggia. Inoltre, durante la gara, sono stati esplosi diversi petardi dai tifosi napoletani.
L'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, attraverso il Sindaco dottor Domenico Martinelli (che era presente al San Paolo) potrebbe costituirsi come parte civile all'eventuale processo.

Mastellarini euforico: "Fatta giustizia"
L'avv. Silenzi: "Adesso sotto con il Napoli"

La Caf, Commissione di Appello Federale, ha accolto con formula piena il ricorso del Presidente Umberto Mastellarini e della Sambenedettese calcio, annullando la sanzione di 20.000 euro (10.000 al presidente e 10.000 alla società) comminata dal Giudice Sportivo per un articolo apparso sul quotidiano "La Gazzetta dello Sport". La "super-multa" era stata confermata dalla Commissione Disciplinare, ma è stata tolta dalla Caf, l'ultimo e defintiivo organo della Giustizia sportiva.
All'udienza tenuta oggi alle 15 a Roma, in via Allegri, erano presenti lo stesso Mastellarini e l'avvocato Gianluca Silenzi difensore della società rivierasca. "La verità ha trionfato e abbiamo evitato che dalle casse della Samb fossero detratti 20.000 euro, ben quaranta milioni delle vecchie lire", ha commentato Mastellarini. Soddisfatto anche l'avv. Silenzi: "Dopo la vittoria sul caso-Vidallè (il giocatore sarà pagato dall'Acireale) e il successo odierno, adesso inizierà un'altra battaglia legale contro il Napoli" (di cui riferiamo nell'altra news).

Questo il testo del reclamo.
Reclamo S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L.
avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 ciascuno inflitta al Sig. Mastellarini Umberto, Presidente, ed alla società stessa, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per la violazione, rispettivamente, degli artt. 1 comma 1, 3 comma 1 e 4 commi 2 e 3 C.G.S.il Presidente e degli artt. 2 comma 4, 4 comma 5 C.G.S.la società (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. Com. Uff. n. 366/C del 18.05.2005)
La CAF ACCOGLIE e, per l'effetto, annulla l’impugnata delibera.

Questa la memoria presentata dalla Samb e dall'avv. Silenzi.

Spett.le
COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE
Via G. Allegri n. 14
00100 ROMA
RICORSO AVVERSO DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C
La S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO s.r.l. (partita IVA n. 01437850447), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a S. Benedetto del Tronto in viale dello Sport n. 62, e
UMBERTO MASTELLARINI, quale presidente della S.S. Sambenedettese Calcio s.r.l., per il presente procedimento domiciliato presso la sede della società sita a S. Benedetto del Tronto in viale dello Sport n. 62
PROPONGONO RICORSO
avverso il provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C nella riunione del 13 maggio 2005 (comunicato ufficiale n. 366/C del 18 maggio 2005) a seguito di deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico di Umberto Mastellarini e della S.S. Sambenedettese Calcio s.r.l..
Il ricorso è fondato sui seguenti
MOTIVI
Si ribadisce fermamente che Umberto Mastellarini non ha mai rilasciato alcuna intervista a giornalisti de La Gazzetta dello Sport, né verbale né scritta. Né ha delegato qualcuno in tal senso. Nel periodo in cui è stato pubblicato l’articolo incriminato il presidente della S.S. Sambenedettese Calcio s.r.l. non ha mai interloquito con giornalisti del quotidiano sportivo milanese.
Per tali motivi ha immediatamente provveduto a recapitare la formale smentita di quanto pubblicato al direttore responsabile de La Gazzetta dello Sport Antonio Di Rosa ex art. 8 L. 8 febbraio 1948 n. 47. Per conoscenza, ed al fine di porgere le scuse personali e quelle della S.S. Sambenedettese Calcio s.r.l., ha inviato, in tempi non sospetti e precedenti al deferimento, la medesima smentita alle società e agli organi coinvolti dal giornalista (U.S. Avellino Calcio, Napoli Soccer, Reggiana Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie C e A.I.A. Associazione Italiana Arbitri-Can Serie C). La smentita ha avuto risonanza nazionale, visto che, dietro espressa richiesta dei deferiti, è stata inserita anche nei circuiti Ansa e Italpress e nel sito Kataweb-news.
Contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia
Tutto ciò è tanto vero da indurre la Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C a definire l’intervista come <…fantasma>. La naturale conseguenza di tale definizione dovrebbe esser stato il proscioglimento dei deferiti, ed invece no.
Maldestramente l’Organo di primo grado ha tentato di motivare la sanzione applicata ritenendo che <…i numerosi dettagli contenuti nell’intervista fantasma provino, al di là di ogni ragionevole dubbio, come il Mastellarini, verosimilmente per imprudenza, abbia fatto dichiarazioni giunte poi a conoscenza dell’articolista che successivamente le pubblicò…>. Nulla più. Un provvedimento sanzionatorio che si poggia su una deduzione di sabbia.
Per il principio di par condicio che vige nell’ordinamento sportivo la Commissione Disciplinare si sarebbe dovuta adeguare a quell’orientamento che vuole il proscioglimento dei deferiti in occasione di formale smentita. Tra le tante: <…la Commissione rileva che l’assunto difensivo secondo cui le dichiarazione del De Biasi non sarebbero mai state pronunciate dal deferito, non può trovare accoglimento, concretandosi in un mero diniego dell’addebito, in assenza come ritenuto da costante orientamento degli organi di giustizia sportiva, della formale richiesta di rettifica ex art. 8 Legge n. 47/48 (“Legge stampa”)> (Commissione Disciplinare Lega Nazionale Professionisti-comunicato ufficiale n. 150 del 2 dicembre 2002, deferiti Giovanni De Biasi e Società Modena Calcio). Tale costante orientamento, evidentemente, non vale per la S.S. Sambenedettese Calcio s.r.l. e per il suo presidente Umberto Mastellarini che, oltre a richiedere la formale smentita, hanno voluto comunque chiarire l’accaduto alle società e agli organi coinvolti per una intervista mai rilasciata.
Falsa applicazione dell’art. 3 CGS
Sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive si evince che:
1) le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport non sono state rese pubblicamente perché mai rilasciate (come riconosciuto dall’Organo di primo grado) al giornalista Nicola Binda;
2) le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport non sono state riferite all’interno di una conferenza stampa visto che non sono state pubblicate da altre testate giornalistiche;
3) le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport non sono state rese nelle modalità previste dall’art 3, comma quarto, CGS. In tal senso, infatti, non vi è alcuna prova.
A tali condizioni non è assolutamente addebitale ai deferiti la violazione dell’art. 3, primo comma, CGS.
Violazione dell’art. 2, comma uno, CGS
In base a tale norma . La Commissione Disciplinare, in tema di elemento psicologico, ritiene che Umberto Mastellarini abbia agito imprudentemente avendo rilasciato (non si sa a chi?) <…dichiarazioni giunte poi a conoscenza dell’articolista…è addebitabile un atteggiamento colposo nell’abbandonarsi a dichiarazioni che avrebbero potuto essere divulgate …>. Il tutto senza alcun preciso ed altro riferimento.
E’ bene precisare che l’ordinamento sportivo si fonda sul concetto di rimproverabilità della condotta in quanto l’aver assunto il dolo e la colpa come presupposti della responsabilità significa anche aver circoscritto l’eventualità della punizione a ciò che è comunque prevedibile e, quindi, evitabile. Non vi sono dubbi, infatti, che i soggetti dell’ordinamento sportivo vengono sanzionati disciplinarmente per azioni o comportamenti da loro posti in essere consapevolmente e mai per azioni che solo fortuitamente hanno prodotto una conseguenza sanzionabile.
Verosimiglianza e controllo della fonte
Il provvedimento di primo grado si poggia anche sul concetto di verosimiglianza. Ma in tal senso è bene precisare che:<…la necessaria correlazione tra quanto è stato narrato e ciò che è accaduto, importa la inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità obiettiva di quanto riferito …né il giornalista può appagarsi di notizie rese pubbliche da altri giornali, agenzie di stampa e simili> (Cass. Pen. 23 gennaio 1997 n. 115). Nella giurisprudenza è altresì costante l’affermazione della liceità della cronaca purchè riguardi fatti veri o seriamente accertati (Cass. Pen. Sez. V n. 83 160375; Sez. VI n. 925/1968; sez. VI n. 1705/1967; sez. I n. 776/1966; sez. I n. 5/1966). Solo dopo un accurato controllo ed una attenta selezione delle informazioni, la notizia può essere pubblicata. Il cronista poteva con estrema facilità contattare il presidente anche attraverso la società che avrebbe fornito immediatamente i recapiti telefonici necessari. Così, con un semplice contatto via cavo, avrebbe immediatamente accertato che quelle parole mai sono uscite dalla bocca di Umberto Mastellarini. Non solo: la Carta dei doveri dei giornalisti recita .
Dosimetro sanzionatorio
Se proprio dovesse essere accettato il teorema della Commissione Disciplinare si ritiene comunque spropositata la sanzione applicata in considerazione dell’eventuale e minimo grado della colpa attribuibile al deferito Umberto Mastellarini e per tutta l’attività di smentita e scuse svolta a seguito della pubblicazione dell’ <…intervista fantasma…> . In base a tali considerazioni sarebbe opportuno applicare il minimo dell’ammenda previsto dall’art. 4, comma uno, CGS. Con tutte le attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti
Per tutto quanto sopra esposto,
la S.S. Sambenedettese Calcio s.r.l., come sopra meglio individuata, e Umberto Mastellarini
CHIEDONO
di essere sentiti
e che vengano accolte le seguenti conclusioni:
in via principale
il proscioglimento dei deferiti;
in via subordinata
in parziale accoglimento del presente ricorso l’applicazione del minimo dell’ammenda ex art. 4, comma uno, CGS.


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