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Calcio, giudice sportivo: un turno a Blasi e 10.000 euro di multa al Napoli e al Milan



Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 31 marzo 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

1) SERIE A TIM
Gare del 21-22 marzo 2009 - Decima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:

a) SOCIETA'

Soc. ATALANTA
Soc. ROMA

Il Giudice Sportivo
premesso che: nel corso della gara Lecce-Atalanta sostenitori della Soc. Atalanta accendevano due fumogeni nel proprio settore; nel corso della gara Roma-Juventus sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere due petardi e accendevano cinque fumogeni nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai tifosi avversari quattro bengala e un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere b) ed e) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato nel settore occupato dai tifosi avversari tre bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere b) ed e) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato nel settore occupato dai tifosi avversari tre bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere b) ed e) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo che esplodeva nei pressi del portiere avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere b) ed e) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SIENA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASSANI Mattia (Palermo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SANCHEZ SANCHEZ Alexis Alejandro (Udinese): per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un ironico applauso.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARILLA' Antonino (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BLASI Manuele (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

BOVO Cesare (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

CIGARINI Luca (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

DOMIZZI Maurizio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GAMBERINI Alessandro (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GUARENTE Tiberio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

LEDESMA Pablo Martin (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MANFREDINI Thomas (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MARTINEZ Jorge (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

OSVALDO Pablo (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

PISANO Marco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

ROSSI Marco (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VALDEZ SUAREZ Carlos (Reggina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE
CARROZZIERI Moris (Palermo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)
MELO DE CARVALHO Felipe (Fiorentina)
AMMONIZIONE
NONA SANZIONE
BIAVA Giuseppe (Genoa)
BIONDINI Davide (Cagliari)
MANTOVANI Andrea (Chievo Verona)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Reggina)
COMOTTO Gianluca (Fiorentina)
D'AGOSTINO Gaetano (Udinese)
SILVESTRE Matias Augustin (Catania)
SESTA SANZIONE
DZEMAILI Blerim (Torino)
MOLINARO Cristian (Juventus)
PADALINO Marco (Sampdoria)
RUBIN Matteo (Torino)
QUINTA SANZIONE
BOCCHETTI Salvatore (Genoa)
CORINI Eugenio (Torino)
FINI Michele (Cagliari)
LICHTSTEINER Stephan (Lazio)
MEXES Philippe (Roma)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CARDOSO MENDES Tiago (Juventus)
DA SILVA DALBELO Felipe (Udinese)
LAZZARI Andrea (Cagliari)
MENEZ Jeremy (Roma)
NDIAYE Papa Waigo (Lecce)
RIISE John Arne (Roma)
SECONDA SANZIONE
BOLZAN MARTINS Adailton (Bologna)
BRANDAO Goncalvo Jardim (Siena)
DEL GROSSO Cristiano (Siena)
FREY Nicolas Sebastien (Chievo Verona)
LORIA Simone (Roma)
PELUSO Federico (Atalanta)
PIERI Mirko (Sampdoria)
SANTON Davide (Internazionale)
PRIMA SANZIONE
BIANCHI Rolando (Torino)
MUTARELLI Massimo (Bologna)
ZAPATA VALENCIA Cristian (Udinese)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
MATHEU Carlos Javier (Cagliari)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
DI VAIO Marco (Bologna)
SECONDA SANZIONE
PADOIN Simone (Atalanta)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE CANIO Luigi (Lecce): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale un'espressione ingiuriosa.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 APRILE 2009

LEONARDI Pietro (Udinese): per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, con atteggiamento intimidatorio, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

e) MEDICI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

PALAIA Giuseppe (Lecce): per avere, al 25° del secondo tempo, con atteggiamento intimidatorio, rivolto ad un Assistente espressioni ingiuriose.

Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel

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Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

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